Condoni, rigetto senza sorprese
Il provvedimento conclusivo del Comune non può bocciare il condono edilizio del privato per l’opera contro legge per motivi che non sono indicati nel preavviso di rigetto. E ciò perché così facendo si vanifica lo scopo dell’istituto di cui alla legge 10-bis della legge sulla trasparenza, la 241/90, che prevede la partecipazione dell’interessato al procedimento: quando le motivazioni dello stop non coincidono con quelle annunciate si finisce per rendere inutili le memorie difensive presentate in precedenza dal proprietario del manufatto. È quanto emerge dalla pronuncia n. 4111/16 della terza sezione del Tar Campania, di cui dà notizia il quotidiano Italia Oggi. Accolto il ricorso del titolare del manufatto, che pure è stato sequestrato. Il punto è che il parere dell’ufficio condono del Comune spiega come la sanatoria possa essere concessa per le porzioni di immobile oggetto dell’istanza originaria e non per la parte restante, che si ritiene realizzata soltanto dopo la presentazione della domanda: si traccia dunque una netta linea di demarcazione, dalla quale tuttavia si discosta del tutto il dirigente che pronuncia il no definitivo al colpo di spugna.
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